diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10844 del 09/07/1981 Ud. (dep. 04/12/1981) Rv. 151204 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DI UNA STATUIZIONE FAVOREVOLE ALLO IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151204-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DI UNA STATUIZIONE FAVOREVOLE ALLO IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*

L'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali quando la Cassazione, su ricorso del P.m., annulli parzialmente senza rinvio la sentenza impugnata eliminando una statuizione favorevole allo imputato. (V mass n 144628; (V mass n 144627; (V mass n 141151; (V mass n 126927; (V mass n 114733; (V mass n 113372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)