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Sez. 1, Sentenza n. 10369 del 11/09/1992 (Rv. 478682 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere | Disciplina di cui all'art. 6, sesto comma del d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità all'area libera utilizzata a scopo edificatorio - Estensione all'area cosiddetta di risulta.
Stato
decisa il 1992-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478682-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere

In materia di I.N.V.I.M. la disciplina di cui al sesto comma dell'art. 6 del d.P.R. 1972 n. 643, che comporta la distinta tassazione dell'area rispetto al fabbricato già ultimato al momento del trasferimento, si applica non solo all'area libera utilizzata a scopo edificatorio, ma, in via analogica, in considerazione della identità di "ratio" - utilizzazione edificatoria dell'area -, anche all'area cosiddetta di risulta, risultante cioè dall'abbattimento del preesistente fabbricato demolito dall'attuale alienante per far luogo ad altra realizzazione costruttiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)