Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 17/03/1994 (Rv. 485779 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere | Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, del d.P.R. n. 643 del 1972 - Ambito di applicazione - Area cosiddetta di risulta - Applicabilità.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere
In materia di I.N.V.I.M., la disciplina di cui al sesto comma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, - così come modificata dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, che ha esteso l'applicabilità della disposizione dalle sole imprese costruttrici a chiunque utilizzi terreni edificatori - comportante la distinta tassazione dell'incremento di valore dell'area verificatosi fino all'inizio della costruzione e dell'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data della ultimazione della costruzione e quella del suo trasferimento (o compimento del decennio), si applica non solo all'area libera utilizzata a scopo edificatorio, ma in considerazione della identità di "ratio" - utilizzazione edificatoria dell'area - anche all'area cosiddetta di risulta, derivante, cioè, dall'abbattimento del preesistente fabbricato demolito dall'attuale alienante per far luogo ad altra realizzazione costruttiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)