Sez. 1, Sentenza n. 27069 del 07/06/2001 Cc. (dep. 04/07/2001) Rv. 219912 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposta avanzata dal questore in relazione ad ipotesi di pericolosità qualificata - Pericolosità generica ritenuta dal giudice - Omissione del previo avviso orale - Irrilevanza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, l'omissione, da parte del questore, dell'avviso orale previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non produce alcuna conseguenza nel relativo giudizio, allorché questo sia introdotto in relazione ad ipotesi di pericolosità che non lo richiedono, qualunque sia il tipo di pericolosità ravvisato al momento della decisione. (Nella specie era stata proposta dal questore la sorveglianza speciale di p.s. nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa ai sensi della legge 31 maggio 1975 n. 575, ma, ritenuta dal giudice la ricorrenza di un'ipotesi di pericolosità generica, la richiesta era stata rigettata sul rilievo, ritenuto erroneo dalla Corte, della mancanza del previo avviso orale "ex" art. 4 legge n. 1423 del 1956).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)