Sez. 1, Sentenza n. 254 del 21/11/2007 Cc. (dep. 07/01/2008) Rv. 238770 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Applicazione della misura ai soggetti indicati nei nn. 1 e 2 del medesimo articolo - Preventivo avviso da parte del Questore - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, non è necessario il previo avviso del Questore, di cui all'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge, cui sono applicabili, per effetto dell'art. 19 L. 22 maggio 1975, n. 152, le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 175.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)