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Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 25/10/1972 (Rv. 361067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - MANCATO RINVIO ALLA NUOVA UDIENZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - MANCATO RINVIO ALLA NUOVA UDIENZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

La ratio della norma di cui al primo comma dell'art 348 cod proc civ, a tenore della quale all'appellante non ancora costituito e non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, risiede nell'interesse particolare dell'appellante che la legge tutela, di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo nella nuova udienza fissata dall'istruttore. Consegue che non puo essere dichiarata la improcedibilita dell'appello, se non sia stata rinviata la causa ad altra udienza, dopo constatato che l'appellante non si e costituito. (V 1588'70, mass n 347483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)