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Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 13/09/1974 (Rv. 370912 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - OMESSO RINVIO - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370912-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - OMESSO RINVIO - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INAMMISSIBILITA.*

La ratio della norma di cui al primo comma dell'art 348 cod proc civ, a tenore della quale all'appellante non ancora costituito e non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, risiede nell'interesse particolare dell'appellante, che la legge tutela, di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo nella nuova udienza fissata dall'istruttore; consegue che non puo essere dichiarata l'improcedibilita dell'appello, se non sia stata rinviata la causa ad altra udienza, dopo constatato che l'appellante non si e costituito. (Conf 3258'72, mass n 361067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)