diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6322 del 22/06/1990 (Rv. 467937 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER ALCUNI DEGLI EDIFICI REALIZZATI - CONTROVERSIA RELATIVA AD ALTRI EDIFICI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467937-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER ALCUNI DEGLI EDIFICI REALIZZATI - CONTROVERSIA RELATIVA AD ALTRI EDIFICI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*

Qualora una cooperativa edilizia abbia usufruito del contributo statale solo per alcuni degli edifici realizzati, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (dopo le decisioni delle commissioni di vigilanza), prevista dall'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, rimane esclusa, per le controversie concernenti gli altri edifici, solo se coinvolgano rapporti ad essi soltanto pertinenti, non anche, pertanto, ove si tratti di cause (nella specie, impugnazione di delibere assembleari) riguardanti la cooperativa nella sua interezza, e, quindi, tutti i suoi soci. (V 6373/82, mass n 424000).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)