diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6373 del 25/11/1982 (Rv. 424000 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, EX ART. 131 DEL R.D. 1165 DEL 1938 - LIMITE - ULTERIORI PORZIONI IMMOBILIARI COSTRUITE DA UNA COOPERATIVA ESCLUSIVAMENTE A SPESE DEI SOCI - CONTROVERSIE IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DI DETTE UNITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424000-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, EX ART. 131 DEL R.D. 1165 DEL 1938 - LIMITE - ULTERIORI PORZIONI IMMOBILIARI COSTRUITE DA UNA COOPERATIVA ESCLUSIVAMENTE A SPESE DEI SOCI - CONTROVERSIE IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DI DETTE UNITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di edilizia economica e popolare, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario prevista dall'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, nel senso della devoluzione alle apposite commissioni di vigilanza, e poi al giudice amministrativo, delle controversie, fra l'altro, in materia di prenotazione ed assegnazione di alloggi costruiti da una cooperativa edilizia a contributo statale, è circoscritta agli immobili effettivamente realizzati con tale contributo, con la conseguenza che, ove detta cooperativa, dopo la costruzione di alloggi con il concorso dello stato, abbia realizzato ulteriori ed individuabili porzioni immobiliari esclusivamente a spese dei soci (nella specie, "garages"), le controversie inerenti all'assegnazione di queste ultime spettano alla cognizione del giudice ordinario. (V 3721/75, mass n 377939).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)