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Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009 Ud. (dep. 17/11/2009) Rv. 245526 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Reato omissivo improprio - Elemento psicologico - Responsabilità per colpa - Principio di colpevolezza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245526-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)