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Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232816 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore della società che sia semplice prestanome - Sua responsabilità a titolo omissivo - Fondamento - Dolo.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232816-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)