Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 01/12/1993 (Rv. 484566 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere | Improcedibilità dell'appello - Pronuncia nel giudizio di rinvio - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere
L'improcedibilità dell'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non può essere dichiarata nel giudizio di rinvio, giacché tale effetto è inammissibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in appello, essendo la stessa ormai definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)