Sez. 1, Sentenza n. 11180 del 22/08/2001 (Rv. 549025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Nel giudizio di rinvio - In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione - Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione - Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza con cui il Conciliatore aveva ha dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, per avere la parte che aveva proceduto alla riassunzione depositato copia della sentenza rescindente solo all'udienza di discussione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)