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Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 09/07/1973 (Rv. 365100 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI -PREESISTENZA DI IDONEE CONDIZIONI DI STATICITA.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365100-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI -PREESISTENZA DI IDONEE CONDIZIONI DI STATICITA.*

L'art 1127, secondo comma cod civ vieta le sopraelevazioni quando le condizioni statiche dell'edificio non consentano la loro realizzazione; dette condizioni rappresentano un limite al sorgere del diritto di sopraelevazione e non l'oggetto di un Onere di verificazione e consolidamento. (Conf 729/67, mass n 326776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)