Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 14/07/1976 (Rv. 381505 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DELL'EDIFICIO - NECESSITA DI OPERE DI RAFFORZAMENTO - DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO DEI CONDOMINI AD OPPORSI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DELL'EDIFICIO - NECESSITA DI OPERE DI RAFFORZAMENTO - DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO DEI CONDOMINI AD OPPORSI.*
Ai sensi dell'art 1127 cod civ, quando le condizioni statiche dell'edificio condominiale siano tali da non consentirne la sopraelevazione senza previe opere di rafforzamento e consolidamento, la sopraelevazione stessa e senz'altro vietata ed i condomini hanno diritto di opporsi all'esecuzione di quelle opere da parte di chi intenda sopraelevare. (V 1319/73, mass n 363934; (V 1981/73, mass n 365100).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)