diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 14/07/1976 (Rv. 381505 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DELL'EDIFICIO - NECESSITA DI OPERE DI RAFFORZAMENTO - DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO DEI CONDOMINI AD OPPORSI.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381505-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DELL'EDIFICIO - NECESSITA DI OPERE DI RAFFORZAMENTO - DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO DEI CONDOMINI AD OPPORSI.*

Ai sensi dell'art 1127 cod civ, quando le condizioni statiche dell'edificio condominiale siano tali da non consentirne la sopraelevazione senza previe opere di rafforzamento e consolidamento, la sopraelevazione stessa e senz'altro vietata ed i condomini hanno diritto di opporsi all'esecuzione di quelle opere da parte di chi intenda sopraelevare. (V 1319/73, mass n 363934; (V 1981/73, mass n 365100).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)