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Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 24/01/2003 (Rv. 559989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Invio del plico a mezzo posta al domiciliatario che ne cura la consegna personalmente - Tempestività del deposito - Rilevanza della data del deposito in cancelleria e non della data di spedizione del plico - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 134, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 39, nella parte in cui la norma considera tempestivo il deposito del ricorso per cassazione eseguito mediante spedizione per posta, se la spedizione del plico è avvenuta nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., e non considera ugualmente tempestivo il deposito se nello stesso termine il plico sia stato spedito al domiciliatario, incaricato di eseguire il deposito diretto in cancelleria; trattasi, infatti, di due ipotesi dotate di ratio differenti, che rendono ragionevole l'adozione di una diversa disciplina, in quanto nel primo caso si tutela l'esigenza della parte, che sceglie di effettuare il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale, (ove la prova della spedizione nei termini risulterà dalla ricevuta attestante la data di consegna del plico all'amministrazione postale) di non essere pregiudicata da eventuali disservizi delle poste qualora abbia assolto tempestivamente all'onere di spedizione, mentre nel secondo caso la parte sceglie la strada del deposito diretto in cancelleria, e rimangono pertanto a suo rischio gli eventuali ritardi subiti a causa di intermediari nella consegna, in quanto solo il cancelliere potrà certificare l'avvenuta ricezione del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 39 art. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)