Sez. 1, Sentenza n. 1981 del 11/03/1996 (Rv. 496271 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Invio a mezzo posta - Tempestività - Rilevanza della data di spedizione del plico.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod.proc.civ., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp.att.cod.proc.civ., come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)