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Sez. 2, Ordinanza n. 2659 del 27/10/1969 Cc. (dep. 02/01/1970) Rv. 113606 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - NATURA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO -ACCETTAZIONE ESPRESSA DA PARTE DEL DOMICILIATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA TEMPESTIVA DENUNCIA DELLA INSUSSISTENZA O DELLA CESSAZIONE DI RAPPORTI FRA DICHIARANTE E DOMICILIATARIO - NOTIFICA ESEGUITA NEL DOMICILIO ELETTO - VALIDITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113606-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - NATURA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO -ACCETTAZIONE ESPRESSA DA PARTE DEL DOMICILIATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA TEMPESTIVA DENUNCIA DELLA INSUSSISTENZA O DELLA CESSAZIONE DI RAPPORTI FRA DICHIARANTE E DOMICILIATARIO - NOTIFICA ESEGUITA NEL DOMICILIO ELETTO - VALIDITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

L'elezione di domicilio e un negozio giuridico processuale unilaterale, per la cui validita non e richiesta l'accettazione espressa da parte del domiciliatario, benche condizione necessaria, anche se implicita, della sua efficacia sia la sussistenza di un rapporto fiduciario fra questi ed il dichiarante sicche, in Mancanza della tempestiva denunzia della insussistenza o della caducazione di tale rapporto, legittimamente le notifiche al dichiarante vanno eseguite nel domicilio eletto. Pertanto, se il domiciliatario restituisce l'atto, dopo la sua regolare notificazione, questa si ha per avvenuta e produce i suoi effetti senza che possa attribuirsi valore al tale comportamento ai fini della dimostrazione della insussistenza originaria o sopravvenuta del rapporto fiduciario, anche perche la restituzione non equivale al rifiuto dell'atto e non puo essere assunta come elemento indicativo della anteriorita della insussistenza o della caducazione del rapporto suddetto. (V 111990, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 172, Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)