Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27874 del 30/10/2019 (Rv. 655617 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 210 del 1992 - Decorrenza - Consapevolezza del superamento della soglia minima di indennizzabilità - Conoscenza documentale - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 3 della l. n. 210 del 1992, è necessario che la conoscenza della sussistenza di un danno irreversibile, inquadrabile per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, tragga la propria fonte da una documentazione clinica comprovante la data della trasfusione, le manifestazioni cliniche e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., Legge 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)