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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17800 del 08/09/2016 (Rv. 640814 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del 1997 - Decorrenza - Consapevolezza del superamento della soglia minima di indennizzabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640814-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, l'esistenza di una soglia minima di indennizzabilità, costituita dalla presenza di una patologia causalmente ascrivibile ad una emotrasfusione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile inquadrabile, per equivalente e non in via strettamente tabellare, in una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, comporta che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, è decisiva la consapevolezza, da parte di chi richiede l'indennizzo, del superamento di tale soglia.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)