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Sez. 2, Sentenza n. 139 del 19/01/1968 (Rv. 330987 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE)- INEFFICACIA IN OGNI CASO AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*
Stato
decisa il 1968-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330987-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE)- INEFFICACIA IN OGNI CASO AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 479 cod.proc.civ., non e idonea -quando la parte stessa si sia costituita a mezzo di procuratore- a far decorrere i termini abbreviati di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 cod.proc.civ., poiche un tale effetto puo scaturire esclusivamente dalla notificazione eseguita, a norma degli artt.285, 170, comma primo, cod.proc.civ., al procuratore costituito. Tale notificazione non ammette equipollenti, cosicche non puo essere sostituita dalla notificazione della sentenza alla parte, ne da una diversa conoscenza che il procuratore abbia avuto della sentenza stessa. Conforme alla sentenza n.2100-66, massima n.324088.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)