Sez. 2, Sentenza n. 4247 del 29/06/1981 (Rv. 414925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA - ALLA PARTE PERSONALMENTE E SICURA NOTIZIA DELLA SENTENZA AVUTA DAL PROCURATORE - INIDONEITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA - ALLA PARTE PERSONALMENTE E SICURA NOTIZIA DELLA SENTENZA AVUTA DAL PROCURATORE - INIDONEITA.*
Quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, il termine abbreviato d'impugnazione previsto agli artt 325 e 326 cod proc civ decorre dalla notificazione della sentenza, che deve essere effettuata a norma degli artt 170 e 285 cod proc civ e che non puo essere sostituita da una diversa notizia che il procuratore abbia sicuramente avuto della sentenza stessa - come nel caso in cui abbia proposto ricorso per Cassazione viziato da improcedibilita - ovvero dalla notifica effettuata personalmente alla parte. (Conf 1603/79, mass n 397949; (Conf 139/68, mass n 330987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)