Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019 (Rv. 654263 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Rinuncia - Mancata notificazione alla controparte - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)