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Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016 (Rv. 640420 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso per cassazione - Notifica o comunicazione alla controparte - Mancanza - Conseguenze - Inidoneità all'estinzione del giudizio - Sopravvenuta carenza d'interesse - Inammissibilità dell'impugnazione - Successiva richiesta di accoglimento del ricorso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640420-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)