Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 240 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8598
- Amnistia e indulto
- Reati tributari
- D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e d.l. 5 novembre 1973, n. 660
- Ambito di applicazione
- Distinzione a seconda del regime in cui si trovano le pendenze e le situazioni tributarie
- Assunta violazione del principio di eguaglianza
- Questioni identiche o analoghe ad altre già decise
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati finanziari riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823), e non anche alle pendenze già regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia; del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece già provveduto a definire posizioni in tutto analoghe; infatti, con sent. n. 32 del 1976, sono state già dichiarate non fondate questioni identiche od analoghe, e non sono stati addotti profili nuovi di illegittimità costituzionale, che possono indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza.
Norme impugnate
- d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834
- d.l. 5 novembre 1973, n. 660
- legge 19 dicembre 1973, n. 823
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Marconcini Mauro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
2) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Vitali Alessandro, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 22 aprile 1975 il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, e non anche alle pendenze già regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia;
che con ordinanza 24 aprile 1975 il tribunale di Ferrara ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia finanziaria), nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece già provveduto a definire posizioni in tutto analoghe;
che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe relativamente al d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 sono identiche ed uguali a quella dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 32 del 1976;
che la questione relativa al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, è in tutto analoga a quella dichiarata non fondata con tale sentenza, così da potersi totalmente estendere ad essa gli argomenti e le conclusioni ivi enunciate;
che non vengono addotti profili nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari) e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia finanziaria), sollevate con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
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