Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 14/04/1977 (Rv. 385129 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il potere di rilevare, su istanza di parte o di ufficio, la nullita di un negozio giuridico o di una clausola di esso, intanto puo esercitarsi in Cassazione in quanto i presupposti di fatto della nullita risultino gia acquisiti agli Atti del processo, mentre non e esercitabile allorche l'accertamento della nullita implichi una indagine di fatto, come quella sul carattere vessatorio del patto e sulla inesistenza della prescritta approvazione specifica, che soltanto i giudici di merito avrebbero potuto compiere. (Conf 1653/72, mass n 358506).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)