Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 25/05/1972 (Rv. 358506 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DALLA PARTE - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE VESSATORIO O DELL'APPROVAZIONE SCRITTA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DALLA PARTE - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE VESSATORIO O DELL'APPROVAZIONE SCRITTA.*
Il potere di rilevare, su istanza di parte o di ufficio, la nullita di un negozio giuridico o di una clausola di esso, intanto puo esercitarsi in Cassazione in quanto i presupposti di fatto della nullita risultino gia acquisiti agli Atti del processo, mentre non e esercitabile allorche l'accertamento della nullita implichi un'indagine di fatto, come quella sul carattere vessatorio del patto e sulla inesistenza della prescritta approvazione specifica, che soltanto i giudici di merito avrebbero potuto compiere. (V 3167'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)