Sez. 1, Sentenza n. 325 del 14/02/1963 (Rv. 260417 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - TRASFERIMENTO - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI - RESCISSIONE PER LESIONE EX ART 19 L N 222 DEL 1945 - VALORE DELLE AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DETERMINAZIONE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - TRASFERIMENTO - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI - RESCISSIONE PER LESIONE EX ART 19 L N 222 DEL 1945 - VALORE DELLE AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DETERMINAZIONE.*
Ai fini della Determinazione del valore delle azioni di una societa, non quotate in borsa, (nella specie, agli effetti della rescissione per lesione del contratto di compravendita di azioni ex art 19 l n 222 del 1945) si deve tenere presente che l'Azione vale per quello che puo rendere per l'avvenire, in relazione al valore della societa non per la quota che rappresenta del patrimonio sociale quale determinato in base al bilancio. Ai predetti fini, il valore della azienda non puo essere ricercato frazionando puramente o semplicemente il complesso costituito dall'azienda medesima, ma occorre determinarlo nella sua unitarieta, tenendo anche, nel debito conto, oltre l'avviamento, anche le altre qualita specifiche ed economicamente rilevanti della azienda, quali la complessita ed il livello dell'organizzazione, la capacita ed il grado di addestramento del personale, le prospettive di sviluppo e di incremento etc.*
Riferimenti normativi: Legge 12/04/1945 num. 222 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)