Sez. 5, Sentenza n. 14687 del 13/11/2000 (Rv. 541624 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO | Art. 2427 cod.civ. nella formulazione anteriore al 1991 - "Ratio" - Avviamento - Iscrizione fra le poste attive del bilancio - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - In caso di fusione di società per incorporazione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO
In tema di bilancio, l'art. 2427 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 127 del 1991), la cui "ratio" è intesa ad impedire alle società l'iscrizione in bilancio soltanto del proprio avviamento "originario" ed "autoprodotto", consente l'iscrizione dell'avviamento in ogni caso di acquisto a titolo oneroso (cosiddetto avviamento derivato), purché sia stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce e per un importo non superiore al prezzo pagato. Ad un tal riguardo, nel caso di fusione per incorporazione non può escludersi "a priori" che una parte del prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione (nella specie azionaria totalitaria e contestuale- da intendersi non come simultanea in linea meramente cronologica- alla fusione) della società incorporata, da parte della società incorporante sia effettivamente imputabile al valore di avviamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Cod. Civ. art. 2501, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)