Sez. 3, Sentenza n. 4210 del 19/12/1975 (Rv. 378562 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ECCEZIONE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE - ORDINANZA PRETORILE DI FISSAZIONE DELLA DISCUSSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ECCEZIONE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE - ORDINANZA PRETORILE DI FISSAZIONE DELLA DISCUSSIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Benche emesso in Forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza ed e, percio, impugnabile con regolamento di Competenza, il provvedimento con cui il pretore, giudice dell'esecuzione, investito di opposizione ad esecuzione in materia di lavoro, decidendo implicitamente - nel senso del rigetto - la questione di Competenza sollevata dall'opponente (che aveva richiesto la rimessione delle parti davanti al tribunale, indicato come competente per ragione di valore) rinvia la causa per la discussione, secondo il nuovo rito del lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)