Sez. L, Ordinanza n. 571 del 23/10/1985 (Rv. 442494 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL LAVORO, INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, RELATIVO ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI A SÈ OVVERO AD ALTRO UFFICIO GIUDIZIARIO DICHIARATO COMPETENTE PER RAGIONI DI VALORE O DI MATERIA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL LAVORO, INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, RELATIVO ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI A SÈ OVVERO AD ALTRO UFFICIO GIUDIZIARIO DICHIARATO COMPETENTE PER RAGIONI DI VALORE O DI MATERIA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Non è impugnabile con istanza di regolamento di Competenza - che se proposta è pertanto inammissibile - il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 cpv.Cod. proc. civ.), disponga ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. - previa l'eventuale sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. - che il giudizio prosegua innanzi a se stesso ritenendosi competente per valore (o per materia, come quando si tratti di controversie di lavoro o di previdenza la cui cognizione è riservata dall'art. 618 bis cod. proc. civ. al giudice del lavoro) ovvero - nel caso opposto - rimetta le parti innanzi all'ufficio giudiziario che ritiene competente per il giudizio ordinario. Tale provvedimento infatti non ha natura di sentenza bensì di ordinanza giacché - mentre è irrilevante che vi sia, o meno, contrasto tra le parti in ordine al giudice competente - l'art. 616 cod. proc. civ. attribuisce al giudice dell'esecuzione meri poteri ordinatori di direzione del processo, e non poteri cognitivi, in ordine all'individuazione del giudice competente a conoscere del merito della causa, e quindi il giudice cui le parti vengano rimesse non è vincolato da tale designazione potendo egli, con sentenza, tanto affermare quanto negare la sua Competenza. (V 1989/67, mass n 329005; (V 2658/64, mass n 303994; (V 2270/63, mass n 269487; (V 1450/62, mass n 252313; (contra 3081/80, mass n 406838; (contra 4210/75, mass n 378562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)