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Sez. 3, Sentenza n. 32097 del 12/03/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 255895 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Esercizio della prostituzione - Locali non aperti al pubblico o non utilizzati dal pubblico - Reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255895-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Non integra il reato previsto dall'art. 3, comma primo, n. 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la condotta di colui che in locali non aperti al pubblico o non utilizzati dal pubblico tolleri abitualmente la presenza di persone che esercitino la prostituzione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)