diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 48244 del 01/02/2018 Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274698 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Reato di mera condotta - Determinazione del locus commissi delicti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274698-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Il delitto di tolleranza abituale della prostituzione, che è integrato dal comportamento dell'albergatore o dell'esercente di altri locali che consente abitualmente a persone dedite alla prostituzione di utilizzare il proprio esercizio per praticarvi il meretricio, costituisce un reato di mera condotta che si consuma nel luogo nel quale le persone si danno alla prostituzione e non in quello nel quale l'autore del reato percepisce il profitto derivante solo dall'utilizzo del locale.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 58 art. 3 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)