Sez. 3, Sentenza n. 4349 del 22/02/1995 Ud. (dep. 24/04/1995) Rv. 202075 - 01
Acque | Tutela dall'inquinamento - Controlli del personale ispettivo - Sindaco che si rifiuti di eliminare la situazione di irregolarità dello scarico - Omettendo l'impiego dei poteri di direttiva, intervento sostitutivo e revoca della delega all'assessore competente - Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: mattatoio comunale.
Acque
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, sussiste la penale responsabilità del Sindaco nel caso in cui, pur richiesto a seguito di controlli del personale ispettivo, rifiuti di eliminare la situazione di irregolarità dello scarico, omettendo (perché asserito non necessitato dalla situazione di fatto, inescusabilmente ritenuto conforme a legge) l'impiego, dà parte sua, dei poteri di direttiva, intervento sostitutivo e revoca della delega all'assessore competente. (Nella specie si è ritenuto che tali omissioni si pongono in contrasto con quella posizione di garanzia che il sindaco si era trovato ad assumere sin dai primi controlli della U.S.L., essendo stato espressamente richiesto di un proprio diretto intervento nell'ambito della duplice veste di rappresentante del Comune, quale ente investito di precisi compiti in materia di tutela delle acque, nonché di rappresentante del mattatoio, cui faceva capo la titolarità dello scarico, fissata per legge, che non era suscettibile di trasferimenti a terzi in forza di deleghe).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)