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Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 21/01/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 215944 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Pluralità di soggetti investiti di un' unitaria posizione di garanzia - Possibilità di trasferimento di detta posizione dall'uno all'altro di detti soggetti - Esclusione - Applicazione del principio in tema di smaltimento di rifiuti.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215944-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Qualora più soggetti siano investiti di un'unitaria posizione di garanzia - come si verifica nel caso degli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti previsti dall'art.10, comma 1, del D.L.G.5 febbraio 1997 n.22 - non è giuridicamente possibile il trasferimento dall'uno all'altro di detti soggetti, mediante accordo interno fra di loro, della suindicata posizione e della connessa responsabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che detto trasferimento potesse aver luogo fra il titolare di una concessione edilizia ed il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori, ad entrambi i quali era stato addebitato il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)