Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 17/11/1988 (Rv. 460578 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, incluse quelle in materia di locazione di immobili ai sensi dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978, ove il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale, la inosservanza del divieto di delegare l'atto istruttorio (nella specie: ispezione giudiziale dell'immobile locato) ad un membro del collegio si traduce nella nullità assoluta di tale atto, in quanto compiuto da giudice diverso da quello previsto (art. 158 cod. proc. civ.), con conseguente inutilizzabilità di esso nel processo. (Conf 9225/87, mass n 456436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)