Sez. U, Sentenza n. 9225 del 11/12/1987 (Rv. 456436 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA - COMPETENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA - COMPETENZE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ivi incluse quelle inerenti a rapporti agrari, la Mancanza dell'istruttore e la coincidenza del giudice decidente con il giudice che assume le prove, indispensabili per assicurare i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano detto rito, comportano, ove il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale, che la inosservanza del divieto di delegare l'atto istruttorio ad un membro del collegio si traduce non in mera irregolarità, né in nullità relativa (sanabile se non dedotta dall'interessato), ma in nullità assoluta di tale atto, in quanto compiuto da un giudice diverso da quello previsto (art. 158 cod. proc. civ.), con la conseguenza che l'atto stesso resta radicalmente estraneo al processo ed in esso non utilizzabile. (V 4596/86, mass n 447320, in senso contrario; (V 671/85, mass n 438875, in senso contrario; (V 3521/84, mass n 435521, in senso contrario; (V 1948/83, mass n 426791, in senso contrario; (V 2608/79, mass n 398936, in senso contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)