Sez. U, Sentenza n. 4222 del 07/05/1996 (Rv. 497434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento di affidamento emesso dal tribunale per i minorenni - Reclamo presso la corte d'appello - Provvedimento di rigetto - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il provvedimento con il quale la Corte d'appello respinge il reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni relativo all'affidamento di minori, trattandosi di decisione di volontaria giurisdizione revocabile, modificabile ed insuscettibile di pregiudicare in modo definitivo le posizioni delle parti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)