Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 01/07/1998 (Rv. 516849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreti della Corte di appello in materia di affidamento dei minori - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
I provvedimenti della Corte di appello in materia di affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge n. 184 del 1983 ed agli artt. 317 bis, 330, 332 e 333 cod. civ., pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, sono adottati a conclusione di un procedimento di tipo non contenzioso e privo di un vero e proprio contraddittorio, non hanno il carattere della decisorietà e definitività (essendo revocabili e modificabili per motivi sia sopravvenuti che preesistenti), non risolvono conflitti tra diritti contrapposti (costituendo una forma di governo di interessi sottratti all'autonomia privata), non sono, per tutto ciò, passibili di impugnazione con il rimedio straordinario del ricorso ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)