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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018 (Rv. 651829 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Codice della strada – Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di fermo (nelle forme dell'"opposizione c.d. recuperatoria" o dell'"opposizione c.d. preventiva") – Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651829-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)