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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Codice della strada - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria e cd. preventiva - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667860-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché

6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)