Sez. 3, Sentenza n. 3726 del 28/03/2000 (Rv. 535108 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Risarcimento del danno derivato dall'esecuzione di provvedimenti illegittimi della P.A. - Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento del provvedimento - Interruzione della prescrizione - Durata - Fino al passaggio in giudicato della sentenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
Rispetto al diritto al risarcimento del danno derivato dall'esecuzione di provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione, la domanda che il privato propone al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tali provvedimenti determina, a norma degli artt. 2943, primo comma, e 2945, primo e secondo comma, cod. civ., l'interruzione della prescrizione, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)