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Sez. 3, Sentenza n. 16032 del 14/11/2002 (Rv. 558493 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558493-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

In materia di tutela dei diritti, la prescrizione è interrotta, con effetto sospensivo, anche da domande giudiziali rivolte a giudice privo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)