Sez. 3, Sentenza n. 16032 del 14/11/2002 (Rv. 558493 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
In materia di tutela dei diritti, la prescrizione è interrotta, con effetto sospensivo, anche da domande giudiziali rivolte a giudice privo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)