Sez. L, Sentenza n. 7807 del 08/06/2001 (Rv. 547347 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Invalidità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento relativo - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età - , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 Novembre 1988, n. 509.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)