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Sez. L, Sentenza n. 11812 del 05/08/2003 (Rv. 565657 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Invalidità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento relativo - Esclusione - Pensione sociale sostitutiva alle più favorevoli condizioni reddituali previste per le prestazioni del Ministero dell'Interno - Diritto dell'invalido ultrasessantacinquenne - Condizione - Disciplina ex art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988 - Ambito di applicabilità.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565657-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età - o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età - , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 Novembre 1988, n. 509. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) - , il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)