Sez. 2 - , Ordinanza n. 1018 del 17/01/2018 (Rv. 647642 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Abrogazione delle tariffe professionali - Liquidazioni giudiziali - Successive al d.m. n. 55 del 2014 - Applicazione delle nuove tariffe - Prevalenza del d.m. 55 del 2014 sul d.m. 140 del 2012 - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)