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Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 (Rv. 623533 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Abrogazione delle tariffe professionali - Disciplina transitoria - Art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. citato per prestazioni professionali non ancora completate alla medesima data - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623533-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)