Sez. 1, Ordinanza n. 20739 del 22/07/2025 (Rv. 675921-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Amministrazione straordinaria - Finanziamento prededucibile - Interessi - Art. 1284 comma 2 c.c. - Applicabilità . FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
In tema di amministrazione straordinaria, gli interessi corrispettivi sui crediti derivanti da finanziamento prededucibile - maturati nel corso della procedura concorsuale fino alla data del pagamento - sono soggetti all'applicazione dell'art. 1284, comma 2 c.c., con la conseguenza che gli stessi sono dovuti al tasso legale solo se le parti non ne abbiano determinato la misura.
Cod. Civ. art. 1284 com. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)