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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669335-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.

Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 com. 1, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)