diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014 (Rv. 633335 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Riesame dell'intera vicenda processuale - Esclusione - Conseguenze in ordine alla formulazione dei motivi.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633335-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)